Onorevoli Colleghi! - Durante la XIV legislatura, su iniziativa dell'allora opposizione, oggi maggioranza, fu attivato un procedimento legislativo volto ad istituire l'Autorità per la sicurezza alimentare. Su tale materia furono presentati progetti di legge da quasi tutte le forze politiche e l'iter di esame che seguirono fu inizialmente controverso, soprattutto perché da un lato il Ministero della salute non intendeva delegare altre autorità ad occuparsi della sicurezza alimentare, e a tal proposito aveva già autonomamente istituito un comitato con compiti speciali; dall'altro lato vi erano sia il Ministro delle politiche agricole, sia le regioni, che non avendo potestà né esclusive né concorrenti nel campo della sicurezza e della sanità degli alimenti, ma avendone invece in materia di produzione e qualità dei prodotti agricoli e alimentari, crearono non pochi rallentamenti alla fase di esame degli atti parlamentari posti in discussione.
      Molti ostacoli, però, furono rimossi quando, anche grazie all'apporto della Conferenza Stato-regioni, nella persona del professor Giovanni Vincenzi, si predispose un testo particolarmente completo ed efficace, che la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati decise di adottare come testo base.
      A causa di novità di carattere istituzionale e politico che di lì a poco si verificarono (tra cui la nomina ad assessore regionale del relatore del provvedimento), l'esame del progetto di legge fu interrotto. Per non disperdere l'enorme lavoro sviluppato in quella sede e per portare a compimento un'attività legislativa che avrebbe il pregio di colmare una evidente lacuna del nostro ordinamento in materia di sanità e

 

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di sicurezza alimentare, si ritiene utile presentare la presente proposta di legge, che in massima parte ricalca il testo che stava per essere licenziato dalla XII Commissione nella passata legislatura.
      Nel merito, prendendo a riferimento una decisione approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome il 27 maggio 2004, va evidenziato che il regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare, fissando i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare europea, sancisce anche che, al fine della tutela della salute umana, la legislazione si basa sull'analisi del rischio.
      L'analisi del rischio è un processo costituito da tre componenti: la valutazione, la gestione e la comunicazione del rischio.
      Per le attività relative alla valutazione del rischio il citato regolamento istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), demandando la gestione e la comunicazione del rischio alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea.
      L'EFSA, quale punto di riferimento scientifico indipendente, ha la funzione di contribuire a un elevato livello di tutela della salute e, a tal fine, fornisce alla Commissione europea la consulenza scientifica e l'assistenza tecnico-scientifica in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, di nutrizione umana, di salute e benessere degli animali e di salute dei vegetali.
      L'EFSA formula pareri scientifici che costituiscono la base scientifica per l'elaborazione e per l'adozione di misure comunitarie nelle materie di sua competenza.
      L'EFSA agisce in stretta collaborazione con gli organi competenti che negli Stati membri che svolgono funzioni analoghe alla sue.
      Gli Stati membri sono chiamati a collaborare con l'EFSA per l'espletamento delle sue funzioni. In Italia sussistono varie istituzioni ed organismi cui afferiscono competenze in materia di alimentazione e nutrizione, salute e benessere animale, protezione ambientale, tutte finalizzate, direttamente o indirettamente, a garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute umana; inoltre, contestualmente, sono presenti diversi istituti e laboratori di ricerca, altamente specializzati, in grado di fornire, nel settore, importanti contributi scientifici.
      Allo stato attuale il dibattito italiano si è sviluppato intorno a due percorsi diversi e, come detto, da un lato a livello statale è stato istituito, in accordo con la Conferenza Stato-regioni, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, dall'altro in Parlamento è stata avviata e non conclusa la discussione di un testo unificato per la costituzione di una Autorità nazionale per la sicurezza alimentare.
      Riguardo alla iniziativa di livello statale, il Comitato, così come definito, risponde alla riconosciuta esigenza di rendere pieno il coordinamento tra le diverse competenze istituzionali e tra queste e i diversi organismi scientifici, e risponde altresì all'opportunità di dare una immediata risposta alle esigenze operative prospettate dal citato regolamento (CE) 178/2002. D'altro canto, però, non risponde ai requisiti richiesti, in quanto sicuramente non è «indipendente», visto che dovrebbe essere composto da rappresentanti di istituzioni e organismi deputati alla gestione del rischio, e non si configura come una «entità» tecnico-scientifica in grado di relazionarsi organicamente con l'EFSA.
      La presente proposta di legge, analoga all'iniziativa già discussa del Parlamento e che aveva recepito gli emendamenti delle regioni e delle province autonome relativi anche all'introduzione di disposizioni per regolare i rapporti con gli eventuali organismi che potrebbero essere istituiti sul territorio, consolida e rafforza le peculiarità dell'organismo nei rapporti con l'EFSA e con tutti i soggetti, istituzionali e no, nazionali e locali.
      Tutte le istituzioni competenti, al momento, sembrano ritenere che l'istituzione dell'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare con le caratteristiche sopra delineate debba avvenire necessariamente
 

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tramite disposizioni di rango legislativo. Allo stesso tempo, le stesse istituzioni, consapevoli che bisogna dare immediata attuazione alle disposizioni del regolamento (CE) 178/2002 hanno altresì condiviso che lo strumento utile per raggiungere questo obiettivo consiste nell'istituzione di un Comitato nazionale avente carattere di transitorietà, che svolga una azione preparatoria alla istituzione dell'Autorità nazionale.
      Tale articolazione di istituzioni, organismi, istituti scientifici e laboratori di ricerca, a fronte dei princìpi e delle norme individuate dal regolamento (CE) 178/2002, rende necessaria, a livello nazionale, l'istituzione di un «punto di riferimento» scientifico operativo, indipendente e autonomo nel funzionamento, snello nella sua articolazione strutturale, in grado di relazionarsi organicamente con le diverse componenti del sistema (e tale, quindi, da consentire la valutazione del rischio, la consulenza e l'assistenza tecnico-scientifica alle istituzioni e agli organismi responsabili della gestione del rischio) e di garantire organicamente i rapporti con l'EFSA. Con la presente proposta di legge si intende istituire tale punto di riferimento, denominato Autorità nazionale per la sicurezza alimentare.
 

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